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Iperammortamento e superammortamento: ecco la circolare N.4/E del 30/03/2017

La guida promessa dal MISE per chiarire e guidare le aziende e imprenditori  negli investimenti in Industria 4.0 è finalmente uscita.
Ecco alcune particolarità della circolare N.4/E del 30/03/2017.

Ok ai beni complessi

In caso di utilizzo sia di beni nuovi sia di beni usati l’incentivo è del 250% purchè – ragionevolmente  – i beni usati non siano preponderanti rispetto ai beni nuovi.

Ok al revamping

Dopo la modifica della legge di fine febbraio, irevamping entra di diritto in Industria 4.0.

In questa  guida si specifica che il revamping così definito deve rispondere COMUNQUE alle condizioni dell’allegato A (interconnessione in primis)

Ecco cosa dice la guida:

Per dispositivi, strumentazione e componentistica, si intendono anche package e componenti di impianto purché assicurino che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento rispettino, grazie all’ammodernamento, le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche (riportate di seguito). Inoltre, si specifica che, nel caso di revamping di un impianto consegnato prima del 2017, godono del beneficio fiscale i soli beni in oggetto (i dispositivi, la strumentazione e la componentistica compresi package e componenti di impianto) e non l’intero impianto ammodernato.

 

Ok al software  (ALLEGATO B – SUPERAMMORTAMENTO ) anche se non collegato direttamente all’allegato A

La guida specifica alcuni punti fondamentali.
Il superammortamento del 140%  dell’allegato B (beni immateriali ) è fruibile SOLO se l’azienda usufruirà (o ha usufruito) dell’iperammortamento del 250%
Però i software non devono essere necessariamente collegati al bene dell’allegato A per cui l’azienda chiede la maggiorazione del 150%.

Un ulteriore chiarimento. I beni immateriali devono comunque avere attinenza al mondo industriale .
Quindi,  i software relativi (ad esempio) alla gestione contabile, alla fatturazione, ai CRM, alla produttività personale non possono aderire al superammortamento  del 140%

L’interconnessione

Ecco uno dei punti più attesi di tutta la guida.

L’interconnessione è uno dei cuori di tutto il piano Industria 4.0. 

Questa circolare  chiarisce cosa si intende per interconnessione  specificando che

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che: 1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.); 2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Il compito dell’analisi tecnica sarà quella di

  • analizzare l’interconnessione (la sua esistenza)
  • rappresentare mediante anche l’uso di appositi strumenti (esempio diagrammi di flusso) i flussi di
  • informazioni
  • materiali e/o materie prime e semilavorati

che formano e definiscono l’interconnessione .

 

 

ALLEGATO A E ALLEGATO B ATTUALMENTE VIGENTI

In questa guida FINALMENTE troviamo alla fine gli allegato A e B secondo le ultime modifiche apportate.  (vedi le ultime pagine della circolare)

Come avevamo anticipato ci sono delle modifiche sostanziali all’allegato A.

In questa guida si rimarca ad esempio il concetto di trasformazione di materie prime . In effetti la guida ricorda che

In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto). Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, la voce nell’elenco è applicabile indipendentemente dal prodotto (o semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.) indotto sul prodotto o semilavorato. Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente. L’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti provengano da fornitori diversi

 

Da dove scarico la circolare delle entrate?

La circolare N.4/E del 30/03/2017 ha come titolo “Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iperammortamento”” ed è liberamente  scaricabile dal sito dell’agenzia delle entrate

denise valerio

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